JUVENTUS – DAL LIBRO NERO DI PARATICI ALLA FATTURA CORRETTA A PENNA: LE MOTIVAZIONI CHE HANNO PORTATO ALLA PENALIZZAZIONE

La Corte d’appello della FIGC ha reso noto il documento in cui si attestano le motivazioni secondo le quali la Juventus è stata penalizzata di 15 punti. Un file di 36 pagine ricco di accuse, anche pesanti, nei confronti dell’operato dei dirigenti bianconeri. Dal “Libro Nero” di Cherubini alle fatture corrette a penna, ecco alcuni estratti del file. Il tutto parte dall’analisi delle indagini della Procura Federale (che aveva inizialmente richiesto 9 punti di penalizzazione) le quali, al momento della condanna, vedevano un quadro fattuale mutato, come dichiarato nel documento: “Ma oggi è esattamente un tale quadro fattuale ad essere radicalmente mutato. Il fatto nuovo che prima non era noto è proprio l’avvenuto disvelamento delle intenzionalità sottostante all’alterazione delle operazioni di trasferimento e dei relativi valori.”

“Il fatto nuovo – continua il documento della Corte d’appello della FIGC è l’assenza di un qualunque metodo di valutazione nelle operazioni di scambio e, invece, la presenza di un sistema fraudolento in partenza (quanto meno sul piano sportivo) che la Corte federale non aveva potuto conoscere e alla luce del quale la decisione deve essere diversa da quella qui revocata. Un quadro fattuale dimostrato dalle numerose dichiarazioni (derivanti dalle intercettazioni), dai documenti e dai manoscritti di provenienza interna alla FC Juventus S.p.A. e che hanno tutti una “natura essenzialmente confessoria”. Semmai, con una aggravante distintiva rispetto a qualunque precedente: proprio con specifico riguardo alla FC Juventus S.p.A., colpisce la pervasività ad ogni livello della consapevolezza della artificiosità del modus operandi della società stessa.” I bianconeri hanno quindi operato consapevolmente contro la lealtà sportiva e subiscono adesso, giustamente, le conseguenze delle loro azioni. Fatti ormai appurati, come quello che riguarda il Libro Nero di FP, ne spiegano il perché.

IL “LIBRO NERO” DI CHERUBINI E PARATICI

Dopo aver apparecchiato la tavola, il documento prosegue analizzando la questione del “Libro Nero” di Cherubini. Questo l’estratto del file emanato dalla Corte d’appello della FIGC a riguardo: “Primo tra tutti è l’inquietante “Libro Nero di FP” (cioè Fabio Paratici). Un tale documento, si noti, non è mai stato disconosciuto dal redattore (Federico Cherubini) ed è stato difeso dalla FC Juventus S.p.A. che, unitamente al predetto dirigente, lo ha fatto proprio, solo proponendone una interpretazione diversa rispetto a quella offerta alla Procura federale, sostenendo si trattasse di un normale appunto di lavoro.” Già da questo passaggio si evince il tentativo di mistificare una prova che, agli atti, risulta decisiva.

Ora, l’elemento dimostrativo più rilevante – prosegue il file della Corte d’appello della FIGC non è solo il contenuto testuale di detto Libro Nero di FP, di per sé sin troppo esplicito. Rilevante piuttosto (quale conferma irredimibile del relativo esatto contenuto) è il contesto nel quale esso è stato redatto. Emerge, invero che detto Libro fosse stato preparato dal Cherubini come documento da utilizzare nella propria discussione con Paratici in fase di negoziazione del proprio rinnovo contrattuale. Naturalmente, non è qui rilevante operare interpretazioni esorbitanti o azzardare qualificazioni circa il comportamento in sé del Cherubini o il rapporto con Fabio Paratici. Ma, ben si comprende, ad una lettura distaccata di una simile circostanza, la capacità disvelatrice di detto Libro Nero. Risulta evidente che Cherubini era pronto a contraddire Paratici per discutere il proprio contratto ed era pronto a mettere sul tavolo della discussione quelle che lo stesso Cherubini riteneva essere importanti “differenze di vedute”: cioè il fatto che Fabio Paratici avesse costantemente operato attraverso un sistema di plusvalenze artificiali.”

Non solo dunque la conferma incontrovertibile che il sistema Juventus poggiava su questo tipo di operazioni, questo estratto ci segnala anche quanto all’interno della dirigenza fossero consapevoli di tali alterazioni. L’argomento viene concluso dalla Corte d’appello della FIGC accusando pesantemente la Juventus: “Ed è chiaro che nello scrivere il Libro Nero di FP, Cherubini rappresentava fatti veri che oggi non possono più essere efficacemente rinnegati. Per questa ragione il mancato disconoscimento del documento e la mancata presa di distanza da esso della FC Juventus S.p.A. – a prescindere da ogni ulteriore rilevanza – ha una portata devastante sul piano della lealtà sportiva. Il contenuto del Libro Nero costituisce un elemento oggettivo non equivocabile. Tanto più tenuto conto della circostanza che oggetto di giudizio è solo la violazione delle norme sportive: nello specifico, dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 31, comma 1.”

LA FATTURA CORRETTA A PENNA DALLA JUVENTUS

Oltre al Libro Nero, nel documento della Corte d’appello della FIGC si fa riferimento anche ad una fattura corretta a penna dalla Juventus, per occultare la trattativa Akè/Tongya in quanto scambio: “In questa direzione, diventano rilevanti le operazioni di nascondimento operate da alcuni dirigenti della FC Juventus S.p.A. che si sono spinte sino ad intervenire correggendo “a penna” le fatture ricevute dalla controparte per non far emergere la natura permutativa dell’operazione compiuta. Eclatante il caso dello scambio dei calciatori Akè/Tongya tra la Fc Juventus S.p.A. e l’Olympique De Marseille. L’operazione, apparentemente costruita con contratti indipendenti, è in realtà un vero a proprio scambio. Ma il punto maggiormente significativo, rispetto alla vicenda, è quello riferibile alla fatturazione.”

La fattura emessa dall’Olympique de Marseille con destinatario la FC Juventus S.p.A., e con causale “compensazione” dell’operazione di scambio viene materialmente corretta a penna e “barrata” in ogni dove e riscritta dalla FC Juventus S.p.A. e rispedita al mittente chiedendo di modificarla. E ciò, per evitare che potesse essere compreso all’esterno che l’operazione era effettivamente di mero scambio (cioè permuta) e non certo composta da atti indipendenti.” Questo passaggio esprime il livello di slealtà sportiva raggiunto dalla dirigenza juventina, la quale è arrivata addirittura a modificare a penna un documento legale pur di occultare operazioni che, consapevolmente, avrebbero alterato i bilanci.

LE MOTIVAZIONI DELLA CONFERMA DELLA SENTENZA ALLA JUVENTUS

Questo approccio sistematico che la Juventus attuava in ogni operazione di mercato portava dunque all’alterazione ripetuta dei valori di bilancio da parte dei bianconeri, come si evince dal documento della Corte d’appello della FIGC che, di conseguenza, giunge alla conclusione che: I bilanci della FC Juventus S.p.A. (cui Consob si riferisce) semplicemente non sono attendibili.” Frase molto pesante, ma che viene condivisa in pieno quando si comprende che le regole valgono per tutti e che se, non rispettate in maniera consapevole e reiterata, si deve pagare. Questo ha tenuto a sottolineare la Corte e questo è quanto di più si avvicina alla giustizia, non solo sportiva.

Il comportamento di Juventus porta dunque, secondo la Corte d’appello della FIGC, alla “violazione del principio dell’attendibilità della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico e dei flussi finanziari dell’entità previsto dallo IAS 1”. La natura delle operazioni ripetuta su più esercizi e la violazione del principio di verità e correttezza dei bilanci portano ad una situazione di mancata lealtà dei bianconeri. Inoltre, aggrava la situazione la consapevolezza a più livelli dirigenziali e societari di un comportamento non corretto e delle modalità con cui veniva costantemente alterato il principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Tutto questo porta ad una sanzione ritenuta proporzionata all’inevitabile alterazione del risultato sportivo che ne è conseguita.

In sostanza, viene confermato che la Juventus ha volontariamente (in maniera a volte totale e altre volte parziale) alterato i bilanci dal 2019 al 2021. Le operazioni condotte in quel periodo prima da Paratici e poi da Cherubini non posso essere considerate accettabili e, determinati tutti i fatti sopra citati, risultano giustamente punite.

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